Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute

TITOLO I

ARTICOLO 1

Denominazione

È costituita l’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro, denominato

“Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute”

oppure “IRVAS”.
L’associazione è, di seguito, indicata come IRVAS.

ARTICOLO 2

Sede e durata

IRVAS ha sede legale in Roma, Via Andrea Busiri Vici n. 16, e può aprire altre sedi e uffici in Italia e all’estero.
Ha durata illimitata.

ARTICOLO 3

Codice etico

  1. I soggetti che aderiscono a IRVAS si impegnano a perseguire atteggiamenti etici. I principi e le disposizioni del Codice Etico di Comportamento (di seguito il "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, lealtà, correttezza che qualificano l'adempimento delle attività e il comportamento nell'ambito della ricerca medico-scientifica
  2. L’assemblea generale adotta il “Codice etico” di IRVAS.

ARTICOLO 4

Valori ispiratori

  1.  IRVAS è espressione del mondo medico scientifico e della ricerca,
  2.  IRVAS è un’associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. IRVAS persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
  3.  IRVAS si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. In questo spirito lo Statuto si ispira ai seguenti principi:
    • • libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
    • • responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
    • • impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione della salute del consumatore
    • • democrazia interna, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
    • • solidarietà, come carattere primario della sua natura associativa;
    • • si ispira ai principi della Dieta Mediterranea, quale patrimonio culturale e immateriale dell’umanità dell’UNESCO e ne promuove studi e ricerche atte ad aumentare le conoscenze relative ai componenti della Dieta Mediterranea e ai principi attivi contenuti e alle tecnologie di trasformazione non denaturanti.
  4.  IRVAS può aderire a organismi nazionali o internazionali in armonia con i propri scopi sociali.

ARTICOLO 5

Scopi e finalità

IRVAS ha per scopi:

  1.  promuovere il benessere alimentare e l’efficace diffusione delle conoscenze sulla correlazione tra stili di vita e salute;
  2.  promuovere e diffondere lo studio, la ricerca e la conoscenza su tutti gli aspetti dell'alimentazione umana nella medicina, al fine di raggiungere, con tutti i mezzi opportuni, un più elevato livello di benefici per la salute;
  3.  Ricercare i componenti principali della dieta e studiare il miglioramento delle loro qualità;
  4.  Prevenire delle malattie croniche associate all’alimentazione;
  5.  proporre linee guida e standardizzare i criteri per la preparazione e il consumo del vino a beneficio della salute;
  6.  favorire la collaborazione e il confronto scientifico tra le diverse discipline interessate;
  7.  organizzare annualmente un Congresso nazionale e internazionale;
  8.  organizzare corsi di formazione nazionali e internazionali nel campo dell’alimentazione;
  9.  creare e sostenere gruppi di studio su temi di particolare interesse;
  10.  promuovere e facilitare la diffusione della conoscenza e dell'informazione, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche e social media, di temi riguardanti la Dieta mediterranea e il consumo moderato e consapevole di vino, in rapporto ad una corretta alimentazione, alla salute e al benessere della popolazione, salvaguardando e valorizzando la cultura del territorio;
  11.  nominare gruppi di lavoro per il coordinamento delle sperimentazioni di ricerca applicata e clinica;
  12.  promuovere definizioni, terminologie e metodologie concordate a livello internazionale;
  13.  rappresentare gli interessi dei suoi membri in organizzazioni nazionali internazionali, pubbliche e private, le cui finalità siano coerenti con le finalità dell’associazione.

TITOLO II

Appartenenza e ammissione a IRVAS

ARTICOLO 6

Soci

  1.  Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare domanda scritta al Consiglio direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.
  2.  L’esito della domanda di ammissione alla qualifica di socio ordinario è subordinato all’approvazione unanime del Consiglio direttivo.
  3.  Possono essere soci di IRVAS tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che cooperano allo sviluppo delle conoscenze sull’alimentazione, con particolare riguardo alla sua relazione con la salute umana, o che a tale sviluppo siano interessati. L’adesione a IRVAS è volontaria e avviene secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 7.
  4.  I soci si dividono in:
    1.  i soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo le finalità dell’associazione e, impegnandosi a rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi sociali. I soci ordinari sono vincolati al versamento della quota associativa, che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano all’Assemblea con diritto di voto.
    2.  soci onorari: le persone fisiche la cui domanda di ammissione venga presentata da un membro del Consiglio direttivo e venga approvata all’unanimità dal Consiglio stesso. Il Consiglio non è tenuto a motivare la ragione del diniego di ammissione. I soci onorari non sono vincolati al versamento della quota associativa annuale. Partecipano all’Assemblea con diritto di voto ma non possono essere in numero superiore ad un terzo dei soci totali.

ARTICOLO 7

Assunzione della qualifica di socio

  1.  Fanno parte di IRVAS, quali soci, i soggetti di cui all’articolo 6.
  2.  Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle iniziative e attività organizzate dall’associazione. Ciascun socio ha diritto di partecipazione e voto in seno all’Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
  3.  Tutti i soci sono tenuti a:
    1.  osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere assunti dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
    2.  frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
    3.  non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i valori ispiratori e gli scopi dell’associazione;
    4.  pagare la quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione alla associazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto per particolari categorie di soci.
  4.   La delibera di ammissione ha efficacia immediata e deve essere comunicata entro trenta giorni al richiedente.

    ARTICOLO 8

    Recesso

    1.  Il socio esercita il diritto di recesso da IRVAS con dichiarazione comunicata mediante lettera raccomandata A.R., PEC o altri sistemi equipollenti, al consiglio direttivo.
    2.  La dichiarazione di recesso ha effetto dal 31 dicembre dell’anno in corso a quello in cui è stato comunicato il recesso al consiglio direttivo.
    3.  Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti per l’anno in corso durante il quale è stato comunicato il recesso al consiglio direttivo, né estingue i debiti nei confronti di IRVAS.

    ARTICOLO 9

    Esclusione

    1.  L’esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi.
    2.  La violazione di principi e norme contenute nel presente Statuto, nel Codice Etico o di principi e norme degli organi associativi di IRVAS costituisce sempre grave motivo.
    3.  Le delibere di esclusione hanno efficacia immediata e devono essere notificate mediante lettera raccomandata A.R., PEC o altri sistemi equipollenti entro trenta giorni al socio escluso.
    4.  L’esclusione non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti per l’intero anno in corso, né estingue i debiti nei confronti dell’associazione.

    ARTICOLO 10

    Sospensione

    1.  La sospensione del socio è deliberata dal consiglio direttivo ed implica per l'intero suo periodo la sospensione dei diritti associativi.
    2.  La sospensione non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti per l’intero periodo della sospensione, né estingue i debiti nei confronti dell’associazione.

    TITOLO III

    Organi associativi del sistema: disposizioni generali

    ARTICOLO 11

    Organi

    1.  Gli organi di IRVAS sono:
      1.  l’assemblea generale;
      2.  il consiglio direttivo;
      3.  il presidente e il vice presidente;
      4.  il collegio dei revisori o il revisore unico;
      5.  il comitato scientifico.
    2.  Gli organi di IRVAS durano in carica tre esercizi.
    3.  Le cariche di presidente e di vice presidente di IRVAS e di componente del consiglio direttivo sono gratuite.

    ARTICOLO 12

    Assemblea dei soci: composizione

    1.  L’assemblea dei soci è composta dai soci ordinari e dai soci onorari.
    2.  Ciascun socio ha diritto a un voto.
    3.  L’esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai soci in regola con il versamento dei contributi associativi.
    4.  Possono essere eletti alle cariche sociali esclusivamente soci ordinari.

    ARTICOLO 13

    Assemblea dei soci: competenze

    1.  L’assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
    2.  L’assemblea ordinaria:
      1.  determina gli indirizzi di IRVAS ed emana le direttive generali per il conseguimento degli scopi sociali;
      2.  approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
      3.  elegge il consiglio direttivo e, se opportuno, il collegio dei revisori o il revisore unico;
      4.  approva il Codice Etico di cui all’articolo 3;
      5.  approva i regolamenti interni e delibera su ogni argomento sottoposto ad essa dal consiglio direttivo.
      6.  determina, su proposta del consiglio direttivo, gli eventuali contributi straordinari;
    3.  L’assemblea straordinaria delibera:
      1.  sulle modifiche dello statuto sociale;
      2.  sulla proposta di scioglimento di IRVAS;
      3.  sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
      4.  su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
    4. ARTICOLO 14

      Assemblea dei soci: modalità di convocazione e svolgimento

      1.  L’assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno una volta l’anno.
      2.  L’assemblea dei soci è altresì convocata ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal consiglio direttivo, con propria deliberazione, o da un numero di soci che rappresenti non meno di un decimo dei voti. Il presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’assemblea generale entro i successivi trenta giorni.
      3.  La convocazione dell’assemblea dei soci è effettuata per iscritto, mediante avviso comunicato ai soci, anche con mezzi telematici, all’indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro dei soci, non oltre il decimo giorno antecedente l'assemblea.
      4.  L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
      5.  Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
      6.  La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscriversi dai medesimi.
      7.  Ciascun socio, compresi i membri del Consiglio direttivo, ha diritto a un voto e può rappresentare fino a un massimo di due soci.
      8.  È ammesso il voto per corrispondenza o con mezzi telematici, con le modalità stabilite nell’avviso di convocazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta e il voto espresso per corrispondenza deve pervenire entro la data dell’assemblea.
      9.  I soci che hanno espresso il voto per corrispondenza sono considerati presenti.
        Tuttavia se sono proposte in votazione deliberazioni diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i soci che hanno espresso il voto per corrispondenza non sono considerati presenti.
      10.  L’assemblea ordinaria è validamente costituita:
        1.  a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci;
        2.  b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
      11. L’assemblea ordinaria delibera sia in prima convocazione che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
      12.  L’assemblea straordinaria è validamente costituita:
        1.  in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci;
        2.  in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci, salvo quanto previsto in tema di scioglimento.
      13. L’assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
      14.  In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
      15.  L’assemblea generale nomina tra i soci il presidente e tre scrutatori, oltre al segretario, che può essere scelto anche tra non soci. Il presidente nominato dall’assemblea generale ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento di IRVAS.
      16.  Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’assemblea, fatta salva ogni diversa decisione dell’assemblea.

      ARTICOLO 15

      Consiglio direttivo: composizione

      1.  Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri.
      2.  Il consiglio direttivo è eletto, sulla base di candidature individuali, tra tutti i soci.
      3.  Tali candidature dovranno essere depositate presso la sede legale non oltre il settimo giorno precedente a quello in cui è convocata l’assemblea.
      4.  Ogni socio può votare fino a cinque candidati e saranno eletti i candidati con il numero maggiore di voti.
      5.  Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea generale per un periodo di tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. I suoi componenti sono rieleggibili.
      6.  L’assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive del consiglio direttivo ne comporta l’automatica decadenza.

      ARTICOLO 16

      Consiglio direttivo: competenze

      1.  Il consiglio direttivo determina le direttive dell’azione dell’associazione, conformemente agli indirizzi formulati dall’assemblea generale;
      2.  Il consiglio direttivo, inoltre:
        1.  è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, di cui rende conto all’assemblea generale, con facoltà di delega dei suoi poteri, in tutto od in parte, ai componenti del consiglio direttivo;
        2.  alla fine di ogni esercizio finanziario provvede alla predisposizione del progetto di bilancio consuntivo, che dovrà essere approvato dall’assemblea generale;
        3.  alla fine di ogni esercizio provvede alla predisposizione e approvazione del bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo;
        4.  determina i contributi associativi di cui all’articolo 6, punto 3;
        5.  propone all’assemblea generale eventuali contributi di cui all’articolo 13, punto 1, lettera f;
        6.  delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari;
        7.  delibera l’eventuale costituzione di commissioni e comitati tecnici e ne determina le competenze;
        8.  delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, di beni mobili registrati e di immobilizzazioni finanziarie e, in generale, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
        9.  delibera condizioni, modalità e indirizzi per la partecipazione di IRVAS negli enti ed organismi collegati;
        10.  delibera, su proposta del presidente, le nomine dei rappresentanti di IRVAS presso persone giuridiche, anche promosse o partecipate da IRVAS, enti pubblici e privati, commissioni, organismi terzi;
        11.  decide sulle domande di ammissione all’associazione, ai sensi dell’articolo 6 presente Statuto;
        12.  esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

      ARTICOLO 17

      Consiglio direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

      1.  Il consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o, quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal vicepresidente. Il presidente provvede alla convocazione del consiglio direttivo entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro quindici giorni dalla convocazione.
      2.  In caso di inerzia da parte del presidente, alla convocazione del consiglio direttivo provvede il presidente del collegio dei revisori o il revisore unico.
      3.  La convocazione del consiglio direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun membro non oltre il settimo giorno anteriore alla data della riunione.
      4.  In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato non oltre il terzo giorno anteriore alla data della riunione.
      5.  L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.
      6.  Il consiglio direttivo è validamente riunito quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti.
      7.  Le riunioni del consiglio direttivo possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
      8.  La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario, nominato anche tra i non consiglieri; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscriversi dai medesimi.
      9.  Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri.
      10.  Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
      11.  Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente.
      12.  In ogni caso di cessazione dalla carica di un consigliere, il consiglio direttivo potrà provvedere alla sostituzione mediante cooptazione.
      13.  Qualora si verifichi la vacanza di un numero di posti pari alla metà dei suoi componenti, l’intero consiglio direttivo s’intende decaduto e deve procedersi ai sensi dell’articolo 15 alle nuove nomine.

      ARTICOLO 18

      Presidente e vice presidente

      1.  Il presidente e il vice presidente di IRVAS sono eletti dal consiglio direttivo tra i propri componenti; cessano dalla carica alla scadenza del consiglio direttivo che li ha eletti. Possono essere rieletti solo per un secondo mandato.
      2.  In caso di cessazione dalla carica del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni e, entro sei mesi, procede alla convocazione del consiglio direttivo per l’elezione del nuovo presidente.
      3.  Presidente e vicepresidente cessano dalla carica alla scadenza del consiglio direttivo che li ha eletti. Per mandato si intende un periodo pari a tre esercizi.
      4.  Il presidente:
        1.  ha la legale rappresentanza di IRVAS verso i terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale;
        2.  ha la rappresentanza politica di IRVAS ed esercita potere di impulso e vigilanza;
        3.  è investito dei poteri di gestione ordinaria di IRVAS, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi e al coordinamento dell’attività di IRVAS;
        4.  ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di IRVAS, nominando avvocati e procuratori alle liti;
        5.  conferisce gli incarichi professionali;
        6.  può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica, da parte dei rispettivi organi associativi, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
        7.  può conferire incarichi particolari ai componenti del consiglio direttivo, che rispondono del loro operato al presidente;
        8.  esercita ogni altra funzione a lui demandata dalla legge e dal presente Statuto.

      ARTICOLO 19

      Collegio dei revisori o revisore unico

      1.  L’attività di revisione può essere affidata ad un revisore unico, oppure ad un collegio dei revisori, eletti dall’assemblea.
      2.  Se nominato, il collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.
      3.  Il revisore unico o, se del caso, un revisore effettivo e un revisore supplente devono essere iscritti al Registro dei revisori legali.
      4.  Il revisore unico o il collegio dei revisori verifica l’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da IRVAS e il suo concreto funzionamento.
      5.  Il revisore unico o il collegio dei revisori verifica inoltre la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica che il bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle regole che li disciplinano; esprime un giudizio sul bilancio d’esercizio.
      6.  Le candidature a presidente, a componente effettivo, a componente supplente o a revisore unico dovranno essere depositate presso la sede di IRVAS non oltre il settimo giorno antecedente quello in cui è convocata l’assemblea.
      7.  Ogni socio può votare fino a tre revisori effettivi, indicando quale di questi sia il presidente e fino a due revisori supplenti. Sono eletti i candidati che raggiunto il numero maggiore di voti.
      8.  Il compenso del revisore unico o, se del caso, dei revisori è stabilito dall’assemblea generale, all'atto della nomina e per l'intero periodo del loro mandato.
      9.  I revisori restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

      ARTICOLO 20

      Comitato scientifico

      1.  Il comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo tra le personalità del mondo della cultura e della scienza che abbiano assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenze attinenti alle finalità dell’associazione.
      2.  Il comitato scientifico è composto da un numero minimo di tre membri.
      3.  Il comitato dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.
      4.  Il comitato scientifico collabora all’elaborazione dei programmi di attività dell’associazione e ne cura il monitoraggio. E può proporre ogni iniziativa ritenuta utile per il conseguimento degli obblighi statutari. Il consiglio direttivo nomina il presidente del comitato scientifico che ha funzioni di coordinamento del comitato stesso.

      TITOLO IV

      Risorse di IRVAS

      ARTICOLO 21

      Contribuzioni

      1.  I proventi di IRVAS sono costituiti da:
        1.  contributi associativi annuali, di cui all’articolo 6;
        2.  contributi straordinari, di cui all’articolo 13, punto 1, lettera f;
        3.  contributi volontari da parte di soci o terzi;
        4.  altre entrate.

        ARTICOLO 22

        Esercizio finanziario

        L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

        TITOLO V

        Norme finali

        ARTICOLO 23

        Scioglimento di IRVAS

        1.  Lo scioglimento di IRVAS è deliberato dall’assemblea generale secondo le norme di funzionamento di cui al precedente articolo 14, ad eccezione delle materie e delle maggioranze di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 del codice civile.
        2.  In caso di scioglimento, l’assemblea generale nomina i liquidatori determinandone i poteri e le modalità per l’adempimento delle loro funzioni.
        3.  In caso di scioglimento di IRVAS, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

        ARTICOLO 24

        Foro esclusivo

        Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra IRVAS, i soci e i componenti degli organi di IRVAS, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, salvo disposizione inderogabili di legge.